Il diritto d'autore


(fonte wikipedia)

 

Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica in una «particolare espressione del lavoro intellettuale». Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).

L'autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.

Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono piuttosto una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive:

  • pubblicazione
  • riproduzione
  • trascrizione
  • esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
  • comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand)
  • distribuzione
  • traduzione e/o elaborazione
  • vendita
  • noleggio e prestito.

Tutti i predetti diritti sono indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.

Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali.

Il diritto morale mira a tutelare la personalità dell'autore, il suo onore e la sua reputazione con una corretta comunicazione agli altri delle sue opere.

I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non pregiudica il diritto morale che rimane inalterato) e autonomi (il diritto morale è indipendente dai diritti di sfruttamento economico. Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore può sempre disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici).

Nonostante l'inalienabilità del diritto morale, se l'autore riconosce e accetta le modificazioni della propria opera, "non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione " (art 22.2 L. 633/41).

I diritti morali, con una eccezione, sono inoltre illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi: "Dopo la morte dell'autore il diritto morale può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti" (art.23 L. 633/41).

Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà:

  • A) Il diritto alla paternità dell'opera. (art. 20 L. 633/41 )
  • B) Il diritto all'integrità dell'opera.( art. 20 L. 633/41)

 

  • C) Il diritto di pentimento.

  • D) Il diritto d'inedito.

 

I diritti patrimoniali, detti anche diritti di utilizzazione economica, sono disciplinati della legge sul diritto d'autore. La norma che stabilisce cosa sono i diritti patrimoniali è l'art. 12 Legge 22 aprile 1941 n. 633: secondo questo articolo, l'utilizzo economico dell'opera può avvenire in ogni forma e modo. Inoltre, la prima forma di pubblicazione viene considerata come prima forma di esercizio di un diritto di utilizzazione.

Questi diritti durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25 L. 633/41). Tale durata non vale in tutto il mondo ed è stata introdotta in Italia nel 1996.

I diritti di utilizzazione economica, a differenza dei diritti morali, possono essere trasferiti oppure, in taluni casi, degradati a diritti a compenso in caso di utilizzazione dell'opera da parte di terzi. L'articolo 27 specifica che, in caso di opera anonima o pseudonima, essa gode della riserva dei diritti di utilizzazione economica fino al settantesimo anno dopo la data di prima pubblicazione; se entro tale termine l'autore si rivela, vale l'articolo 25.

I diritti di utilizzazione economica, detti anche diritti patrimoniali, sono raggruppati in 3 categorie:

  • Diritti di riproduzione e distribuzione.
  • Diritti di comunicazione al pubblico.
  • Diritti di traduzione ed elaborazione.

Tutti i diritti esclusivi appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio dell'altro (art 19.1).

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